Il tentativo di accordo bonario interrompe i termini di prescrizione

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Nei sinistri stradali inutile temporeggiare nella fase di accordo per operare il tentativo di rendere operativa la prescrizione

 

Una recentissima Sentenza promulgata dalla Corte di Cassazione sancisce che i tempi inerenti la Prescrizione del Diritto al Risarcimento della Parte Lesa decorrono dal momento che l’Attore di Controparte ammettendo la propria responsabilità inerente il Sinistro Stradale intraprende una Trattativa al fine di determinare l’entità del Risarcimento dovuto derimendo quindi in fase extragiudiziale la controversia, al fine di evitare di intraprendere un Contenzioso Giudiziario Civile.

Talvolta si verifica da parte dell’Attore potenzialmente soccombente uno strumentale temporeggiamento finalizzato al fare decorrere i Tempi di Prescrizione previsti dalle vigenti Leggi, ma con questa Sentenza si vanifica questa ricorrente strategia dilazionatoria, considerando che la Prescrizione inizia a decorrere dal momento che in forza di una bonaria ammissione di responsabilità le parti iniziano a contrattare l’entità della somma dovuta a Titolo Risarcitorio.

La Sentenza in oggetto deriva da un assunto giuridico che stabilisce che il Decorso Temporale della Prescrizione è implicitamente interrotto dal riconoscimento del Diritto a un equo risarcimento da parte del Debitore, prescindendo di conseguenza dal necessario riconoscimento e quantificazione della Posizione Debitoria.

Si evince quindi che qualunque dichiarazione unilateralmente espressa da un soggetto che riconosca di essere Debitore nei confronti di un altro soggetto o anche qualunque comportamento che determini l’ammissione della sussistenza del Diritto, anche in estremo lo strumentale Silenzio sulla sussistenza o meno della Responsabilità ascritta può implicitamente determinare l’avvenuto riconoscimento dell’altrui Diritto.

Questo meccanismo inibitorio dei Tempi di Prescrizione è attribuibile a altri Atti Interruttivi, quali ad esempio anche soltanto il parziale riconoscimento dell’altrui Diritto Risarcitorio.

In ogni caso è devoluto alla discrezionalità del Giudice l’interpretare in maniera non rigorista e formalista questo enunciato giurisprudenziale al fine di non mutilare il Creditore dell’esercizio legittimo dei suoi Diritti.

La Sentenza in oggetto spiana quindi la via a risoluzioni più rapide e civili delle Trattative Bonarie consequenziali agli esiti dei Sinistri stradali.