Le associazioni per la tutela del consumatore e i cittadini rigettano con determinazione l’ennesimo tentativo di imposizione del Canone Rai
La prevista norma contenuta nella Legge di Stabilità del 2016 che verosimilmente introdurrà il pagamento del Canone RadioTelevisivo nella fattura dell’Energia Elettrica suscita già un dilagare furibondo e legittimo di proteste.
La Società Civile, molteplici Forze Politiche non governative e le associazioni per la Tutela dei Consumatori hanno levato fondate e vibrate proteste per l’ennesimo illecito balzello proposto con discutibilissime modalità di riscossione.
Infatti il così detto Canone Radio Televisivo è di fatto non un abbonamento per un servizio di cui il cittadino volontariamente fruisce, ma un odioso balzello applicato sull’arbitrario, illogico ( tranne per la finalità di fare cassa a dispetto di ogni vestigia di legalità ) e iniquo prelievo forzoso fondato sull’assurdo presupposto del possesso di un Apparecchio RadioTelevisivo e sul presupposto non meno arbitrario che il fantomatico Televisore venga utilizzato per visionare i Programmi irradiati dall’Ente RadioTelevisivo di Stato.
Esistono per contro delle misure che il cittadino può proficuamente attivare al fine di sottrarsi al pagamento illegittimamente richiesto di questa sorta di Imposta Occulta contrabbandata come Canone di Abbonamento.
Il Cittadino che non è in possesso di un apparecchio RadioTelevisivo o che non intende fruire del servizio in abbonamento erogato dalla RAI può infatti omettere di pagare il Canone illegittimamente richiesto qualora non abbia mai precedentemente pagato, non casualmente la richiesta arbitraria proveniente dall’Agenzia delle Entrate perviene tramite una normale missiva e non come altrimenti necessario con una Raccomandata A.R, considerando anche che non esistono strumenti giuridici idonei a dimostrarne l’eventuale detenzione, altresì i cittadini che hanno già corrisposto il Canone in oggetto possono agevolmente disdirlo seguendo due agevoli procedure, la prima delle quali è denunciarne la cessione a terzi o provarne la dismissione con la ricevuta prodotta da una ditta privata o pubblica di smaltimento di rifiuti speciali, la seconda maggiormente agevole da attuare consiste nel richiedere il suggellamento dell’apparato televisivo all’Agenzia delle Entrate, pratica che sarà forzosamente disattesa nell’attuazione dall’Ente in questione essendo infatti dichiarata da un congruo periodo di tempo incostituzionale.
Per contro eventuali e successivi tentativi messi in atto dall’Agenzia delle Entrate al fine di riscuotere il canone sono assolutamente illeciti in presenza degli atti di recesso come sopra supportati, anzi nel caso in oggetto si può configurare da parte dell’Ente summenzionato una condotta illecita sfociante nella configurazione del Reato penale di Abuso d’Ufficio, nella ancora più remota e improbabile ipotesi che l’Agenzia delle Entrate contesti l’assenza di un fantomatico Modulo Integrativo il cittadino deve essere edotto e consapevole che questo ipotetico Modulo non è previsto da alcuna vigente normativa.
SERGIO DELLAIRA-SPORTELLO LIBERTA’-NOTABARTOLO-Unione dei Consumatori
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