Discariche abusive. Chi pulisce?

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Responsabilità proprietario del terreno

Le discariche abusive sono in costante aumento, quando l’abbandono avviene in aree pubbliche e si conosce il responsabile dell’abbandono è il Sindaco che ha il potere ordinatorio, nei confronti dei responsabili, del ripristino dello stato dei luoghi, anche con l’esecuzione in danno dei soggetti.

Se non si conosce il responsabile, la situazione è più complessa: quando l’area ricade nel centro urbano, la responsabilità è sempre in capo al comune, quindi la pulizia deve essere effettuata o da chi gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti o da ditta esterna di fiducia (qualora la tipologia di rifiuto abbandonato richieda autorizzazioni particolari).

Quando l’area ricade in ambito extraurbano, fuori dal centro abitato, fino al 2011, in virtù dell’art. 160 L.R. 25/1993, la pulizia spettava alla Provincia, oggi Città Metropolitana, così come previsto da una circolare dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia del 29/07/2008 che precisa:“Ove, invece, non sia possibile individuare l’autore dell’abbandono del rifiuto e non sia possibile attribuire la responsabilità in capo al proprietario del terreno, cui ordinare lo sgombero, se il sito ricade al di fuori del centro abitato, indipendentemente dalla tipologia del sito (pubblico o privato) rimane operativa la previsione dell’art. 160 della legge regionale n. 25/1993 che pone a carico della provincia territorialmente competente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti”. Dal 2011 però la Città Metropolitana non ha più tale responsabilità perché la circolare è stata superata da un parere dell’ufficio legale della Regione che trasferisce ai comuni ed ai Sindaci tale incombenza.

Quindi: quando non è possibile individuare l’autore dell’abbandono e quando la responsabilità non è del proprietario del terreno la pulizia rimane in capo al Comune.

A meno che la discarica non si trovi in strade di proprietà di enti o società, infatti, la suddetta circolare dice: “Pertanto, per detta fattispecie, ove non fosse possibile l’individuazione del soggetto cui imporre lo sgombero, le attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti presenti nelle strade e autostrade, delle loro pertinenze e/o appartenenze, sono a carico e di competenza diretta degli enti proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità”, quindi, interpretando correttamente le norme, la Città Metropolitana dovrebbe comunque farsi carico della pulizia delle strade provinciali perché ente proprietario della sede viaria.

Da quanto detto si capisce che un privato cittadino proprietario di un terreno, oggetto di abbandono di rifiuti da parte di terzi, non è obbligato a pulirlo, a supporto di ciò si riporta una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sez. 2, n. 1664 del 19/10/1012, questa dice: ”Tanto la disciplina di cui al D.L.gs 22/1997 quanto quella introdotta dal D.L.gs n. 152/2006, si ispirano al principio secondo cui l’obbligo di adottare misure, sia urgenti che definitive , idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che di tale situazione è responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa, l’obbligo di messa in sicurezza non può essere invece addossato al proprietario incolpevole , ove manchi ogni sua responsabilità”.

Ma esistono comunque degli obblighi del proprietario del terreno, previsti dal Testo Unico Ambientale, D.Lgs 152/2006, che sono:

1) Attivare le misure di prevenzione di cui alla definizione riportata nell’articolo 240 comma 1 lettera i) (i. misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia).

2) Comunicare, entro 24 ore, ai sensi dell’art. 304 comma 2 dello stesso decreto, alla Regione, alla Provincia ed al Comune del pericolo concreto ed attuale di inquinamento (art. 304 comma 2. L’operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l’operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l’operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l’autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro né superiore a 3.000 euro per ogni giorno di ritardo);

Quindi il proprietario, accertata la sua non ha responsabilità, non ha nessun obbligo di bonifica del sito ma deve comunicare l’accaduto entro 24 ore alle autorità competenti e deve adottare delle misure di prevenzione in modo che non ci siano danni ambientali o pericoli per la salute dei cittadini, spetta poi alle autorità pulire con l’esecuzione in danno dei soggetti responsabili.

Per approfondire scarica gli allegati

La circolare
Parere Ufficio Legale Rifiuti Provincia