Si chiude definitivamente una vicenda durata dieci anni che ruota attorno allo svincolo Irosa e alla rescissione del contratto d’appalto da parte del Comune di Petralia Soprana con l’impresa Strutture Srl per indebita e arbitraria sospensione dei lavori.
La Corte di Cassazione ha messo un punto definitivo alla vicenda salvando il Comune di Petralia Soprana dal dissesto finanziario. Con ordinanza 11642/2020 del 16 giugno scorso la Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Impresa restituendo alla sentenza d’appello già vinta dal Comune nel 2014 tutti gli effetti favorevoli.
Una buona notizia per il Borgo più Bello d’Italia, per gli amministratori e per i cittadini.
“Sono soddisfatto – ha dichiarato il sindaco Pietro Macaluso – perché nonostante le nostre certezze, fino a quando la vicenda non si chiudeva definitivamente, il rischio, se pur minimo, di avere una sorpresa c’era. La mia caparbietà e quella delle amministrazioni da me guidate nel ricercare ogni elemento utile atto a dimostrare che avevamo ragione ci ha premiato. Una grande vittoria per l’amministrazione comunale, per l’avvocato Lupo e per tutti gli amministratori che mi hanno preceduto che hanno collaborato. Finalmente è stato messo il punto definitivo a questa storia”.La vicenda riguarda i lavori per la realizzazione dello svincolo Irosa gestiti dal Comune di Petralia Soprana, in quanto Ente capofila, fino al subentro della Provincia Regionale di Palermo nel 2000. E’ stata, infatti, la giunta comunale di Petralia Soprana nel 1982 ad affidare all’ing. Giuseppe Cappuzzo la progettazione e la direzione dei lavori della strada intercomunale “Petralia Soprana – Blufi – Irosa – Svincolo autostrada Pa/Ct”.
Una strada pensata nel 1975 e sostenuta dall’allora Assessore Regionale al bilancio Pasquale Macaluso per avvicinare all’autostrada le attività produttive dell’area artigianale di bivio Madonnuzza, la miniera di salgemma di Raffo e soprattutto i paesi madoniti che avrebbero giovato dei flussi turistici verso Piano Battaglia. Una idea lungimirante che per il Comune di Petralia Soprana stava per diventare un tracollo per via di un contenzioso iniziato nel 1997, tra l’Ente e la Ditta che doveva realizzare il secondo lotto del progetto iniziale, che, con sentenza del 2009, aveva visto condannare il Comune di Petralia Soprana dal Tribunale di Termini Imerese al pagamento di quasi 3 milioni di euro all’impresa Strutture Srl. La sentenza era stata appellata dall’amministrazione comunale in carica per il tramite dell’avvocato Franco Lupo che nel 2014 è riuscito a ribaltarla completamente convincendo la I^ Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo a rigettare tutte le richieste della società ricorrente. La gioia per l’amministrazione comunale guidata da Pietro Macaluso durò poco perché la sentenza venne impugnata dall’impresa “Strutture” srl che propose ricorso in Cassazione. Il resto è storia odierna con un risultato da incorniciare.
La vicenda nasce dalla rescissione del contratto d’appalto da parte del Comune di Petralia Soprana con l’impresa Strutture S.p.A. per indebita e arbitraria sospensione dei lavori. A seguito di tale deliberazione l’impresa citava in giudizio il Comune asserendo che l’appalto dell’8.4.1992 per i lavori di costruzione della strada intercomunale Petralia-Blufi-Irosa con svincolo autostrada PA-CT aveva avuto un andamento anomalo a causa dell’inadeguatezza progettuale che aveva comportato la redazione di due diverse perizie di variante in corso d’opera, del fatto che il Comune effettuava i pagamenti in ritardo e che il provvedimento di rescissione adottato dal Consiglio Comunale era illegittimo. L’impresa chiedeva inoltre la risoluzione del contratto per inadempimento del comune e una serie di danni che erano arrivati a 20 miliardi di lire. Siamo nel 1997. Il Comune di Petralia Soprana si difendeva confermando la legittimità e liceità della pronuncia di rescissione perché fondata sulla più tipica ipotesi di inadempimento: quello consistente nel rifiutarsi di eseguire i lavori nonostante i ripetuti ordini di servizio emessi dalla Direttore dei Lavori. Contestava altresì le affermazioni avversarie circa l’inadeguatezza del progetto, essendosi rese necessarie le perizie per circostanze impreviste e imprevedibili, evidenziando anche che l’impresa Strutture Spa aveva sottoscritto senza riserva l’atto di sottomissione assieme al Sindaco, all’Ing. Capo dell’Ufficio Tecnico e al Direttore dei Lavori aderendo alla volontà della Pubblica Amministrazione. Il Comune rimandava al mittente tutte le altre asserite forme di inadempimento rimproverategli dalla Strutture spa ma il Tribunale, pur rigettando svariate domande dell’Impresa, a distanza di circa sei anni rispetto alla data di precisazione delle conclusioni, il 23 febbraio 2009 condannava il Comune a risarcire un danno di circa 3 milioni di euro alla impresa Strutture Spa in liquidazione riferendo tale colpevolezza alla errata progettazione e allocazione delle opere. Una sentenza ed una motivazione inaspettata che è stata subito appellata. Non si riusciva a capire una tale decisione in considerazione del fatto che sia il progetto generale che quello del 2° lotto oggetto della questione erano stati approvati in linea tecnica dal Comitato Tecnico Amministrativo Regionale, l’organo consultivo più prestigioso e autorevole della Regione Sicilia, che aveva comprovato la cantierabilità del progetto esecutivo e la concreta fattibilità dell’ opera che, infatti, anche se non tutta, ha visto la luce dopo trent’anni sulla base dell’antico progetto. Segno anche questo – come ha scritto l’avvocato Franco Lupo nell’appello – che il progetto era stato “ben concepito” e “ben allocato”. In pratica, contrariamente a quanto affermava la sentenza emessa, il Comune di Petralia Soprana era in perfetta e assoluta buona fede, coperto com’era dai prestigiosi e autorevoli pareri favorevoli. Sulla base di ciò e di altre motivazioni l’avvocato del Comune è riuscito a dimostrare l’erroneità della precedenza sentenza ribaltandola. Ma l’Impresa “Strutture” Srl impugnò tale sentenza rivolgendosi alla Corte di Cassazione che con l’Ordinanza n. 11642/2020 del 12 giugno 2020 ha rigettato il ricorso dell’Impresa restituendo alla sentenza d’appello vinta dal Comune di Petralia Soprana tutti gli effetti favorevoli e chiudendo definitivamente questa storia.