Lotteria degli scontrini, si parte il 1 gennaio 2021. Ecco Come funzionerà

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Dal 1 gennaio 2021, salvo proroghe, entrerà in vigore la Lotteria degli scontrini. Ecco un’utile guida per comprendere meglio le dinamiche legate a questo nuovo “gioco”,

che farà ottenere, attraverso lo stimolo di vincere dei premi in danaro con un acquisto “documentato”, un’emersione di attività economiche con recupero di tassazione che altrimenti andrebbe dispersa.

Il termine “Lotteria degli scontrini”

«Con il termine di Lotteria degli scontrini – evidenzia Silvia Di Domenico commercialista dello studio Sdd Servizi con sede in Roma, – si fa riferimento ad un meccanismo, di derivazione non solo continentale ma sperimentato anche in altri paesi nel mondo come Brasile, Cina, Malta e che, con alterne vicende, le ultime collegate anche alla emergenza epidemiologica in corso, dovrà/dovrebbe entrare in funzione dal prossimo anno. Ma in che cosa consiste e perché viene utilizzato il termine lotteria? Partendo da quest’ultima domanda, la risposta è che si tratterà di una vera e propria estrazione, attuata con biglietti non cartacei ma virtuali, che assegnerà ai vincitori un premio in danaro, come per ogni lotteria che si rispetti».

Le finalità della Lotteria

«È il ruolo, e la ratio legis sottostante, che la differenziano invece, e marcatamente, dalla più famosa estrazione della Befana che ha tenuto incollati ai teleschermi gli italiani, almeno fino al secolo (e oramai al millennio) scorso: strumento fiscale di moralsuasion per ottenere, per il tramite del meccanismo del c.d. contrasto degli interessi, un’emersione di attività economiche che rimarrebbero per così dire “opache” (o meglio “in nero”), con recupero di tassazione che altrimenti andrebbe dispersa».

Quando è stata introdotta

«Andiamo comunque per gradi: la lotteria è stata introdotta, o meglio prevista, nel nostro ordinamento, dall’ormai lontano 2016, quando, nella Legge di Bilancio per il 2017, all’art. 1, comma 540 e seguenti, è stato previsto per contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuino acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, la possibilità di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale».

Le prime (mancate) estrazioni

«Le prime estrazioni avrebbero dovuto aver luogo a partire dall’1.01.2018, ma poiché il meccanismo era collegato abbastanza strettamente all’utilizzo dei cc.dd. corrispettivi telematici, si è assistito in un primo momento ad una sorta di caduta nell’oblio, causa mancanza di implementazione, a cui ha fatto seguito, ad opera del DL 23.10.2018 Nr 119 (Conv. con modificazioni, dalla Legge 17.12.2018, Nr 136) un’operazione di ripescaggio, con un primo spostamento della data di effettiva partenza all’1.01.2020, allungato all’1.07.2020 dal DL 26.10.2019 Nr 124, c.d. Decreto Fiscale, (Convertito, con modificazioni, dalla Legge 19.12.2019, Nr 157) e successivamente, e per il momento, rinviato a far data dall’1.01.2021 dal DL 34/2020 del 19.05.2020, c.d. Decreto Rilancio, il 3° importante decreto economico della crisi Coronavirus».

I “biglietti virtuali”

«Come funziona la “realizzazione dei biglietti virtuali” e più specificamente come si attuerà il contrasto di interessi tra esercente e contribuente-partecipante? In una delle prime versioni sarebbe bastata una sorta di “scontrino fiscale parlante”, ampiamente conosciuto e praticato da farmacisti e clienti-utenti di farmacie, vale a dire Documento Commerciale integrato dal Codice fiscale del potenziale partecipante all’estrazione».

Il “codice lotteria”

«Con i successivi ed ulteriori aggiustamenti del caso si è poi aggiunto un codice, che il consumatore dovrà comunicare all’esercente all’atto dell’acquisto, il c.d. “codice lotteria”, un codice identificativo che “… è generato randomicamente utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione nell’area pubblica del “Portale lotteria”, reso disponibile da ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e da questa gestito, portale operativo dal 9.03.2020 di quest’anno, raggiungibile all’indirizzo https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/, codice “…generato previa verifica, mediante accesso all’Anagrafe Tributaria, della utilizzabilità del codice fiscale ai fini della partecipazione alla lotteria”, che darà diritto a tanti biglietti virtuali per ogni importo pari o superiore a € 1, con un arrotondamento se la cifra decimale supera i 49 centesimi, ed un massimo di 1.000 biglietti per acquisti pari o superiori a € 1.000. Con l’invio telematico dei Corrispettivi giornalieri, o della Fattura Elettronica con integrati i dati occorrenti indicati, il meccanismo della nuova riffa di Stato si metterà in moto».

Le specifiche del codice lotteria

«Il codice lotteria, codice “pseudonimo” alfanumerico, è composto da 8 caratteri, che viene associato al codice fiscale del consumatore in maniera univoca, è generabile, nella sezione “Partecipa ora” del portale, che sarà operativa dalla fine dell’anno, viene reso disponibile anche in formato barcode, codice a barre, e potrà essere stampato o salvato su dispositivo mobile per essere esibito all’esercente al momento dell’acquisto».

Il meccanismo di contrasto

«Il meccanismo di contrasto, quindi, dovrebbe operare sulla base del contrasto appunto tra la tentazione di non farsi rilasciare lo scontrino, a fronte di uno “sconto” implicito, collegato alla mancata applicazione ad esempio dell’IVA, e la possibilità di partecipare ad un’estrazione in un concorso a premi gratuito, con possibilità di vincita anche per gli esercenti nelle cc.dd. “estrazioni zerocontanti” collegate agli acquisti, effettuati con l’utilizzo di carte di credito, carte di debito o altri strumenti di pagamento elettronico : lo scontrino estratto quindi premia sia il consumatore sia l’esercente».

Le eccezioni per i partecipanti alla lotteria

«Per concludere è comunque doveroso segnalare che, se tutto andrà secondo le nuove tempistiche previste e stabilite, a concorso partito, non potranno partecipare gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di Detrazioni o Deduzioni fiscali, né potranno essere premiati gli acquisti online, mentre nella fase di avvio non saranno coinvolti gli acquisti documentati con Fatture Elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari, per i quali il cliente comunica il codice fiscale)».
Fonte: FarmaciaVirtuale.it