Un titolare di stabilimento balneare sito nel territorio del Comune di Trabia, nel marzo scorso aveva presentato un’istanza al Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana,
volta all’ottenimento di una c.d. “Autorizzazione Breve” per la collocazione di lettini prendisole e ombrelloni per la diretta fruizione del mare per la durata di 90 giorni (dal 1 giugno al 29 agosto).
Tale richiesta veniva negata dall’amministrazione regionale con provvedimento del 4 maggio 2022.
Al provvedimento di rigetto, il titolare dello stabilimento faceva seguire un atto di invito all’autotutela amministrativa con l’assistenza dell’avv. Santo Botta.
L’amministrazione regionale, preso atto della suddetta istanza di annullamento in autotutela, riesaminava la propria determinazione negativa.
Così riavviato il procedimento, la chiesta autorizzazione veniva rilasciata solo in data 21 giugno 2022 con scadenza alla data indicata nella originaria richiesta (29 agosto 2022) ma per una complessiva durata inferiore ai 90 giorni richiesti e consentiti dalla specifica tipologia di autorizzazione.
Richiesto vanamente un intervento correttivo in autotutela, il titolare dello stabilimento balneare, con il patrocinio dell’avvocato Santo Botta, ha proposto ricorso innanzi al TAR Sicilia – Palermo, per chiedere il parziale annullamento dell’autorizzazione “breve” rilasciata per soli 70 giorni (dal 21 giugno al 29 agosto 2022) dal Dipartimento regionale Ambiente.
Si costituiva in giudizio il Dipartimento dell’Ambiente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, al quale il titolare dello stabilimento balneare si era rivolto, ha accolto le tesi difensive dell’avv. Santo Botta affermando che risulta «… incongrua la determinazione unilaterale di ridurre il periodo di efficacia dell’autorizzazione rispetto a quello richiesta limitando il beneficio – chiesto dal privato, ed effettivamente concesso – senza una apparente giustificazione o motivazione, e ciò a fronte di una previsione ufficiale di durata della stagione balneare sino al 31 ottobre 2022 (D.A. sanità n. 225 del 24.03.2022).».
Inoltre, il TAR, Presidente e relatore il dott. Salvatore Veneziano, ha chiarito che non può «…essere considerata ostativa l’originaria indicazione del periodo di decorrenza dei 90 giorni di autorizzazione, atteso che l’effettivo oggetto della richiesta era una autorizzazione “breve” della durata di 90 giorni e che non sembrano emergere profili ostativi al ridotto slittamento del periodo di fruizione, sempre nell’ambito della stagione balneare 2022. L’autorizzazione impugnata deve quindi essere annullata nella parte di interesse ed in conformità alle precisazioni in precedenza operate. ». Per effetto di tale pronuncia, il titolare dello stabilimento balneare potrà offrire il servizio di noleggio di lettini e ombrelloni sino al 19 settembre 2022.