Recupero arretrati contrattuali ai forestali. La Uil di Palermo diffida la dirigenza generale del Corpo

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“Molti dei nostri lavoratori stanno esercitando il diritto di accesso agli atti; altri, assistiti dal Prof. Avv. Giovanni Catalisano, patrocinante in Cassazione, hanno anche diffidato la dirigenza generale del Comando Corpo Forestale in opposizione alla comunicazione di recupero arretrati contrattuali 2006-08 che il Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana sta facendo recapitare in questi giorni in tutta la Sicilia, tramite gli Ispettorati Ripartimentali e le pattuglie forestali in turnazione h12, ai lavoratori e alle lavoratrici; agli eredi dei lavoratori e delle lavoratrici morti, compreso i caduti sul lavoro; ai lavoratori e alle lavoratrici a tempo determinato, ancora non assunti e dunque disoccupati; ai lavoratori e alle lavoratrici già in pensione”. Lo dichiara Michelangelo Ingrassia, componente dell’Esecutivo Territoriale Uila Uil di Palermo, in merito alla vicenda degli arretrati contrattuali 2006-2008 che, a parere dell’Ente forestale, sarebbero stati percepiti indebitamente dai lavoratori del Servizio Antincendio Boschivo tra il 2011 e il 2012.

Nelle lettere che gli agenti del Corpo Forestale stanno notificando ai lavoratori, si fa riferimento a una Sentenza della Corte di Cassazione, la n. 355/2016, che per gli uffici del Dirigente Generale della Forestale sancirebbe che gli arretrati contrattuali risultino non dovuti.

“La diffida oppugna tale enunciazione – afferma Ingrassia – rileviamo infatti che la Sentenza Cass. n. 355/2016, in realtà, non pronuncia alcun diritto di credito dell’Amministrazione né un indebito pagamento in favore dei lavoratori. Si pronuncia, invece, esclusivamente sul rapporto tra i vari livelli di contrattazione. La Sentenza, peraltro, ha rinviato alla Corte d’Appello di Palermo, dove il giudizio andava riassunto. A oggi, però, non è noto se la ricorrente Amministrazione abbia effettivamente riassunto, davanti al giudice del rinvio, il giudizio entro i previsti tre mesi pena l’estinzione del giudizio stesso. Né tantomeno si conosce l’esito dell’eventuale giudizio di rinvio. Per questi motivi riteniamo illegittimo il recupero tentato dalla dirigenza generale del Comando e inesistente l’obbligo dei lavoratori di restituire le somme percepite. Pertanto, abbiamo diffidato la dirigenza generale del Comando ad annullare la richiesta di rimborso”.

Alle imperfezioni segnalate da Ingrassia, altre se ne aggiungono per l’organizzazione sindacale. Le spiega il Segretario Territoriale della Uila Uil Palermo, Giuseppe La Bua, per il quale: “in questa vicenda qualcuno ha giocato e continua a giocare a fare confusione tra il recepimento del CCNL 2006-2009, riconosciuto e recepito per la parte economica con la Delibera della Giunta Regionale n. 195 del 9 agosto 2008 con istituzione degli appositi capitoli di spesa n.ri 155318 e 150536, e l’Accordo sindacale siglato dal Presidente della Regione e dagli Assessori al ramo pro-tempore il 14 maggio 2009, che stabiliva quote, tempi e modalità di erogazione ai lavoratori delle somme arretrate.  Nella Sentenza della Corte di Cassazione, però, non c’è alcun richiamo o imputazione all’accordo del 2009”, conclude La Bua. I due sindacalisti, infine, sostengono che “dai lavoratori che vengono in sede per sottoscrivere la richiesta di accesso agli atti, stiamo acquisendo notizie che riguardano le modalità di notificazione dell’atto interruttivo del 2016, che stiamo verificando e valutando per tutte le conseguenze del caso”.

Il Sindacato, insomma, è intenzionato a dare battaglia sulla vicenda: “si tratta di una questione di principio e di giustizia sociale, che va risolta annullando le procedure di recupero e restituendo ai lavoratori ciò che nel frattempo è stato tolto”, concludono Ingrassia e La Bua.